Articolo 14.
(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).

        1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

            b) il secondo comma è soppresso.

        2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.